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Il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U) è la figura professionale, prevista dall’ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.
In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre l’esperto nominato dal giudice si dice perito.
Presso i tribunali è istituito l’albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale.
Ai CTU e ai periti spetta un compenso. La liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

L’albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni Tribunale.
Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale, iscritti all’albo.
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.

Albo dei consulenti tecnici d’ufficio in materia civile

L’albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.
L’albo dei CTU è diviso in categorie e vi sono sempre comprese la categoria medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa.
Ogni quattro anni il comitato procede ad una revisione dell’albo per eliminare i consulenti  per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l’iscrizione o è intervenuto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Per ottenere l’iscrizione è necessario essere in possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale specchiata ed essere iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Non si può essere iscritti in più di un albo.
I giudici che hanno sede nella circoscrizione di un determinato tribunale devono normalmente affidare gli incarichi ai CTU iscritti nell’albo dello stesso tribunale.
Il giudice però, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare anche esperti non compresi nell'albo del tribunale, o persona non iscritta in alcun albo, ma deve motivare la scelta.

Albo dei periti in materia penale

L’albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti o da loro delegati. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione.
L’albo è diviso in categorie. Sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.
Il comitato provvede alla revisione dell’albo ogni due anni. A seguito della revisione vengono cancellati gli iscritti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l’iscrizione (art. 69 norme att. cpp) o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio di perito.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 61 c.p.c. e art. 13 e ss. disp. att. c.p.c., per i consulenti tecnici in materia civile; Art. 67 disp. att. c.p.p., per i periti in materia penale.

DM nr. 109 del 04/08/2023

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CHI PUO' RICHIEDERLO

Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, ruoli o associazioni professionali e sono di spiccata condotta morale. Gli aspiranti CTU devono inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DM nr. 109 del 04/08/2023. 

Non è possibile iscriversi ad un albo C.T.U. di un Tribunale diverso da quello del luogo di residenza o di domicilio professionale e non è consentito essere iscritti in più di un albo C.T.U. (art. 15 disp. att. C.P.C.).


CHI PUO' FARLO

I professionisti che sono in possesso dei requisiti elencati negli artt. e 3 e 4 del DM nr. 109 del 04/08/2023.


DOVE SI RICHIEDE

La domanda deve essere presenata esclusivamente online accedendo al Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, https://pst.giustizia.it/PST/, tramite il link presente ell'area "Servizi" sotto la voce "Portale Albo CTU".

Le domande possono essere presentate ogni anno soltanto in periodi specifici, ossia dal:

01 marzo al 30 aprile 

01 settembre al 31 ottobre 


COME SI SVOLGE

A seguito della ricezione della domanda, la candidatura verrà sottoposta a valutazione in sede di riunione del Comitato CTU, che si tiene con cadenza semestrale.

In caso di esito positivo, il richiedente riceverà la relativa comunicazione all'indirizzo PEC indicato nella domanda di iscrizione e potrà procedere al pagamento della tassa di concessione governativa (pari € 168,00) accedendo al proprio Profilo sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia - Albo CTU e Periti.

A seguito del pagamento, il richiedente riceverà la comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'albo.

NOTA BENE

Si raccomanda a tutti i Professionisti di verificare, al termine della procedura di iscrizione, che la propria domanda si trovi nello stato “inviata” e non “in compilazione”.

La mera compilazione non è ritenuta valida come iscrizione all’albo nazionale.


COSTI

All'atto della presentazione della domanda sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia viene richiesto il pagamento di una marca da bollo da € 16,00.
Solo dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere effettuato il veramento una tantum della tassa di concessione governativa, di importo pari ad € 168,00.

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